© - Tutti i contenuti di questo blog possono essere riprodotti
previo consenso scritto dell'Autore.
Tutte le violazioni saranno perseguite a termini di Legge.

Gli Editori e/o Autori
che desiderano inviare copie promozionali dei loro Lavori
affinché vengano recensiti sulle pagine di Bio Iannozzi
possono contattare tramite e-mail l'Autore di questo blog.


Michael Jackson nel commosso ricordo di Lou Ferrigno
written by King Lear
-
martedì, luglio 07, 2009
Michael Jackson nel commosso ricordo di Lou Ferrigno
a cura di Iannozzi Giuseppe
Amici dal lontano 1995, Michael Jackson e Lou Ferrigno, l'ex Hulk rivela al Daily Mirror, con evidente commozione, che Jacko era in "ottime condizioni fisiche", e racconta inoltre del suo rapporto d'amicizia con il Re del Pop svelandone tratti tenerissimi e inediti: "Michael era sottoposto ad uno stress tremendo ed è questo che lo ha ucciso. Aveva accumulato debiti per 400 milioni di dollari ed era come se avesse una pistola puntata alla tempia: per questo aveva deciso di tornare sulle scene.
Era un ragazzo fantastico, timidissimo ma molto dolce, che era consapevole di tutta l’attenzione di cui godeva, ma che quando era con me diventava una persona estremamente semplice. A legarci, è stata anche la nostra comune infanzia, fatta di soprusi e di dolore per colpa dei nostri padri. La sua via di fuga fu la musica, mentre la mia fu il body-building. In aprile, mi chiese di aiutarlo a rimettersi in forma in vista dei concerti di Londra: così andavo da lui tre volte a settimana con i manubri da poco più di un chilo per fargli fare gli esercizi, anche se Michael non amava i pesi, perché diceva che non voleva che gli venissero delle spalle e dei muscoli come i miei. Al che, io lo prendevo in giro, dicendogli che in nessuna maniera dei manubri di un chilo gli avrebbero fatto venire delle spalle grosse come le mie. Durante le sedute, parlavamo di tante cose: della vita passata e di quella presente, dei suoi sogni e delle sue speranze. Non c’erano guardie del corpo né security: lui non voleva nessuno intorno quando lavorava con me e spessissimo ascoltavamo della musica, Beatles e The Mama & The Papas in particolare. Michael mi ha pure insegnato il suo celebre Moonwalk, ma questo è un segreto che resterà con me.
Era molto felice e il merito era dei suoi bambini. E noi ci facevamo davvero un sacco di risate insieme. Era un vero burlone: ricordo che mi faceva spesso delle telefonate dove camuffava la voce e mi diceva di chiamarsi Omar e di essere un mio stalker. Io lo riconoscevo immediatamente, ma lui negava sempre. Una volta venne ad una convention dedicata ai film d’azione dove c’ero anche io vestito da mostro, con tanto di maschera. Nessuno lo riconobbe e, all’inizio, nemmeno io, perché pensavo fosse un qualche personaggio di Star Trek, solo dopo mi resi conto che si trattava di Michael. Del resto, lui ha sempre adorato travestirsi, così poteva andarsene in giro senza essere riconosciuto: in fondo, è rimasto un bambino che non voleva crescere ed è questo il motivo per cui ha costruito Neverland. Non era solo per i bambini, era la sua Disneyland personale, dove poteva fare quello che voleva lontano dalle telecamere.
Stava bene, era in forma esattamente come quindici anni fa e non c’era alcun segnale che mi facesse pensare che prendesse dei farmaci. La sua flessibilità, poi, era in costante miglioramento, perché gli esercizi facevano ormai parte della sua routine e questo era un dato molto importante per una persona con il suo fisico e che non ballava da tanto tempo. L’ultima volta che l’ho visto è stato tre settimane fa, mentre facevo degli spettacoli sulla East Coast: eravamo d’accordo di stare un pò insieme prima che Michael andasse in Inghilterra, ma poi mi è arrivata la terribile notizia della sua morte. E’ stato un vero choc: all’inizio, pensavo fosse un macabro scherzo, invece, purtroppo, era tutto vero. Mi sono sentito come dopo l’11 settembre, con un grande senso di vuoto e una perdita enorme nella mia vita".
|
commenti (6)
Il mondo intero ricorda Michael Jackson. 200 ore di registrato per dvd e cd postumi
written by King Lear
-
domenica, luglio 05, 2009
200 ore di registrato per dvd e cd postumi
Il tributo del mondo intero al Re del Pop
a cura di Iannozzi Giuseppe
Un triste evento, seppur record annunciato. La pubblica commemorazione di Michael Jackson, stando alle previsioni degli addetti ai lavori, potrebbe battere in termini di presenze la cerimonia d’insediamento del presidente Barack Obama.
L’ultimo saluto al Re del Pop travolgerà il mondo intero.
Non era mai accaduto, nemmeno per Jim Morrison, Elvis Presley, Jimi Hendrix, John Lennon, Freddie Mercury, James Brown.
Gli osservatori, prevedendo una copertura mediatica gigantesca dell’evento, assicurano che l’evento potrebbe essere l’Evento, con la maiuscola: “Sarà probabilmente il maggiore funerale di una star nella storia e centinaia di migliaia di persone accorreranno a Los Angeles per parteciparvi, anche da dietro le barricate che impediranno a coloro non muniti di biglietti di avvicinarsi” allo Staples Center, dove si terrà l’omaggio pubblico martedì 7 luglio. Una scelta, quella sul luogo, che ha sollevato alcune perplessità per via dei pochi posti disponibili. Secondo gli osservatori la commemorazione sarà seguita online da un numero di persone superiore rispetto a quello registrato per l’insediamento di Obama, al quale hanno assistito, in base ai dati diffusi da Nielsen, 70 milioni di utenti contro i 40 milioni che lo hanno seguito in televisione.
Secondo indiscrezioni ci sarebbero almeno 200 ore di registrato dal Staples Center di Los Angeles, delle prove per i concerti che Michael Jackson avrebbe dovuto tenere. Così tanto materiale che già si sta pensando a DVD e Cd per quello che è stato annunciato come l’ultimo concerto di Michael Jackson. 200 ore che serviranno almeno almeno per realizzare 5 DVD e altrettanti dischi dal vivo.
Un portavoce della famiglia ha fatto sapere che il corpo di Michael Jackson non sarà esposto alla commemorazione pubblica di martedì. Prima della cerimonia pubblica si svolgerà anche una funzione privata. Ma per il momento non sono stati resi noti i dettagli.
Sul palco dell’Apollo Theatre che ha reso omaggio a Jacko anche Spike Lee: “Senza di lui non avremmo avuto nemmeno Obama”. E il reverendo Al Sharpton ha aggiunto: “Potete scrivere quel che volete, ma lui resta il più grande”.

Madonna - Tribute To Michael Jackson (Pro Recording)
|
commenti (1)
Michael Jackson, testamento e figli a Diana Ross!
written by King Lear
-
giovedì, luglio 02, 2009
a cura di Iannozzi Giuseppe
Non ci sarà una cerimonia funebre né «privata né pubblica» del Re del Pop nel ranch di Neverland. Lo hanno reso noto con un comunicato i Jackson: «Contrariamente a precedenti notizie, la famiglia Jackson rende noto ufficialmente che non ci sarà nessuna veglia funebre a Neverland. Si sta programmando una cerimonia di ricordo pubblica per Michael Jackson, e lo annunceremo a breve».
Michael Jackson non potrà dunque vivere “la sua eternità” a Neverland: la famiglia non ha infatti ottenuto l’autorizzazione per seppellire Michael Jackson nel suo ranch californiano, nella Contea di Santa Barbara, a circa 150 chilometri a nord-est di Los Angeles. A darne notizia è il Los Angeles Times, secondo il quale, nonostante il desiderio dei familiari, le autorità non sono riuscite ad aggirare le restrizioni legali che riguardano «la sepoltura in una residenza privata».
Neverland è stato voluto e costruito una ventina di anni or sono da Michael Jackson perché diventasse un parco giochi per i bambini con uno zoo privato e tante altre attrazioni, purtroppo cadute perlopiù in disuso a seguito del tracollo finanziario del Re del Pop, che non ha più potuto garantire alla su Neverland la necessaria manutenzione.
Le ultime indiscrezioni danno per scontato che Diana Ross potrebbe diventare la madre dei figli di Michael Jackson. Si legge difatti nel testamento datato 7 luglio 2002 che Jacko incarica la cantante e amica della custodia dei suoi figli, Prince Michael, 12 anni, Paris, 11 anni, e Prince Michael Two, 6 anni, qualora sua madre Katherine Jackson, 79 anni, non potesse prendersi cura di loro. Nel testamento Michael Jackson stima i suoi averi, tra beni immobiliari, azioni e diritti musicali, intorno ai 500 milioni di dollari e li assegna al fondo Michael Jackson Family Trust. Esclusa dal testamento anche l’ex moglie, l’infermiera Debbie Rowe, madre dei primi due figli, oltre al padre Joe.
Anche gli U2 di Bono Vox hanno omaggiato Michael Jackson dedicandogli “Angel of Harlem” inserendo al suo interno frammenti di “Man in the mirror” e “Don’t stop ‘til you get enough”. Prima di cantare, Bono ha detto alla folla in visibilio: “L’abbiamo scritta per Billie Holiday, ma stasera la cantiamo per Michael Jackson”.

... è tutto su Jujol.com

a cura di Iannozzi Giuseppe
|
commenti
Albano Carrisi su Michael Jackson. E Lisa Marie Presley:
written by King Lear
-
domenica, giugno 28, 2009
Albano Carrisi su Michael Jackson
E Lisa Marie Presley: "Lui lo sapeva!"
a cura di Iannozzi Giuseppe
"E' veramente una grande perdita. Se avesse dominato la vita come ha dominato l'arte sarebbe stato un grande illuminato". E' Albano Carrisi che così dice di Michael Jackson all'Andokronos. Agli inizi degli anni Novanta Albano accusò Jacko di plagio: si finì in tribunale, dove effettivamente "I cigni di Balaka" di Albano e "Will you be there" (1993) di Michael Jackson si somigliano. Tuttavia la corte alla fine non diede ragione ad Albano: non si trattò di plagio, perché le due canzoni, seppur somiglianti, rimarcavano una tradizionale melodia indiana non coperta da copyright a cui entrambi gli artisti si erano ispirati. Il caso si protrasse comunque per 10 anni.
Oggi Albano dichiara: "La cosa si risolse in maniera lineare applicando il metodo date a Cesare quel che è di Cesare. E ad Albano quel che è di Albano. La difesa cercò di dimostrare che entrambi i brani assomigliavano ad un canto popolare indiano. Lui alla fine si accollò tutte le spese giudiziarie e facemmo un accordo per cui dovevamo fare uno spettacolo insieme all'Arena di Verona per la raccolta fondi per i bambini maltrattati nel mondo. Ma stavamo discutendo quando gli piombarono addosso le accuse di pedofilia. E non se ne è fatto piu' nulla".
Ed ancora: "Io non ho un brutto ricordo della vicenda: per una volta invece di gossip si parlava di musica. Ad accorgersi della somiglianza fu mio figlio Yari che era un suo grande fan. Lui pensava che avessi venduto il brano a Jackson perché la casa editrice era la stessa, la Warner. Ma non era così e quindi procedemmo con l'azione legale. Comunque, a me non resta che dire grazie Michael, era un grande artista che era rimasto piccolo solo per via della sua vocazione di Peter Pan, schiacciato dal padre che gli aveva divorato l'infanzia. Artisticamente posso solo dire chapeau".
Michael Jackson "sapeva di dover morire giovane come mio padre": questa l'inaspettata dichiarazione dell'ex moglie Lisa Marie Presley, figlia di Elvis. La dichiarazione è apparsa sulla pagina personale di Lisa Marie su MySpace: "Molti anni fa Michael mi fece domande sulle circostanze della morte di mio padre, a un certo momento si fermò, mi guardò fissa e mi disse, con calma certezza, Temo di finire come lui, nella stessa maniera". Lisa Presley dice tutto questo in un messaggio dal titolo "Lui lo sapeva". Lisa parla anche del loro matrimonio: "E' stato sicuramente un rapporto poco abituale, nel quale due persone poco comuni, che non hanno mai vissuto né conosciuto una vita normale, hanno trovato un legame: tuttavia sono sicura che mi abbia amata tanto quanto poteva amare qualcuno, e anch'io l'ho molto amato".
Il vostro ricordo di Michael Jackson

Lasciate il vostro ricordo di Michael nel box commenti
I più belli verrano raccolti e pubblicati
in un post tutto dedicato al Re del Pop Jacko
|
commenti (7)
Michael Jackson non è morto d'infarto. Un nuovo album e oltre 100 brani inediti
written by King Lear
-
sabato, giugno 27, 2009
Michael Jackson non è morto d'infarto
Un nuovo album e oltre 100 brani inediti
a cura di Iannozzi Giuseppe
Michael Jackson non sarebbe morto a causa di un infarto ma, più verosimilmente, per i troppi medicinali che stava assumendo, in particolare il Demerol. L'autopsia ha rivelato il buono stato di salute del Re del Pop, e questo fatto ha sorpreso gli stessi medici legali che parlano di "buono stato di salute generale del cantante". La morte improvvisa sarebbe dunque da imputarsi a un mix di farmaci che avrebbero innescato una crisi cardiorespiratoria fatale. In ogni caso l'esame tossicologico approfondito non sarà disponibile prima di 4/6 settimane.Sul corpo di Jacko sono state rivelati solamente dei lividi dovuti al tentativo di rianimazione e alcune cicatrici al volto, frutto degli interventi correttivi a cui Michael si era sottoposto nel corso degli anni. Non ci sono segni di colluttazione né evidenti patologie che avrebbero potuto portare Michael Jackson a una così veloce e triste morte. L'ipotesi più accreditata è che un mix di medicinali l'abbia stroncato. Il sito web Tmz, il primo ad annunciare la morte del cantante, citando un familiare di Jackson, aveva indicato dal canto suo già durante la sera di giovedì che sarebbe stata proprio una iniezione di Demerol a provocare l'arresto cardiaco al cantante, finito in coma e poi morto poco dopo. "Il medico legale ha ordinato il test tossicologici, polmonari e neuropatologici" ha dichiarato Harvey. Il portavoce dello staff medico ha inoltre confermato la notizia secondo cui l'artista stesse assumendo dei farmaci, ma si è rifiutato di rivelarne la natura. I medici si dicono comunque ottimisti circa la possibilità di svelare il mistero di una morte che tiene con il fiato sospeso milioni di persone in tutto il mondo: "Possiamo affermare con certezza che i risultati dei test ci permetteranno di risalire alle cause del decesso".
Per l'entourage di Jacko i dubbi sono pochi: il Demerol, che Michael Jackson prendeva combinato ad altri medicinali prescrittigli da "medici ciarlatani", gli ha tolto la vita. In ogni modo gli inquirenti hanno disposto, insieme all'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, una serie di esami supplementari.
L'autopsia è durata circa tre ore e il portavoce dell'ufficio del coroner ha confermato che Jackson è morto nella Emergency Room dell'ospedale dell'Ucla. Gli esami autoptici sono terminati in serata, per cui il coroner ha autorizzato la famiglia a seppellire il cantante. La salma è stata restituita in tutta segretezza ai familiari. La consegna è avvenuta verso le 21 ora locale (le 6 in Italia), riuscendo a evitare le orde di paparazzi appostati davanti all'istituto medico-legale, ha precisato Winter. La destinazione delle spoglie del Re del Pop non è stata resa nota e, per fortuna, non ci sono state fughe di notizie circa la data.
Paparazzi senza scrupoli e medici cialtroni hanno fatto fin troppo con il loro morboso attaccamento a Jacko. Che si considerino i principali imputati della morte di Michael Jackson.
In una breve conferenza stampa a Los Angeles, il portavoce del coroner, Craig Harvey, ha indicato che le cause esatte della morte saranno conosciute soltanto tra quattro e sei settimane al termine di nuovi esami supplementari. Escludendo che la morte sia sta provocata da un trauma esterno o da una caduta, Harvey ha detto che i nuovi esami saranno soprattutto di carattere tossicologico e polmonare. Il primo a parlare apertamente della dipendenza dai medicinali di Jackson, in particolare dall'antidolorifico Demerol, è stato uno degli avvocati della famiglia, Brian Oxman.
Il Sun dice a chiare lettere che Michael Jackson è stato ucciso da un cocktail di otto farmaci che quotidianamente si somministrava. Il tabloid, che cita fonti dell'entourage del re del pop morto giovedì, ha anche pubblicato la lista dei farmaci che Jackson assumeva, tra cui figurano tre potenti antidolorifici che non andrebbero mai combinati tra loro, che e invece Jackson utilizzava nello stesso giorno. L'Abc che cita un ex video produttore, Marc Shaffel spiega che Michael Jackson era "dipendente dal Demerol da più di 20 anni" e "assumeva cocktail di altri farmaci tra cui l'Oxycontin", un oppioide. "All'esterno nessuno sapeva ma la cosa era nota tra quelli che gli stavano intorno". "La notizia mi ha colpito, ma sapevo che era solo una questione di tempo, che qualcosa del genere sarebbe accaduto. L'avevo detto, con questo ritmo sarebbe morto prima dei 50 anni": così Shaffel.
A poche ore dalla morte di Jacko è già spuntato un album di inediti, prodotto in collaborazione con alcuni dei più famosi compositori di musica pop e hip hop del momento Verosimilmente l'album avrebbe dovuto rilanciare la carriera del Re del Pop, dopo le previste 50 date di concerti. L'album è stato registrato in parte a Las Vegas e include canzoni scritte da Akon, Ne-Yo e Will.I.Am dei Black Eyed Peas, i quali hanno prodotto hit per star come Justin Timberlake e 50 Cent. Ci sono voluti anni per produrre questo lavoro, che non ha ancora un nome, così scrive il Guardian che dà la notizia.
Michael Jackson era stato abbandonato dall’etichetta Sony dopo che il suo ultimo album in studio, Invincible (2001), era stato attaccato dalla critica vendendo poco più di 8 milioni di copie nel mondo (nel 1982 Thriller ne vendette 100 milioni). Jackson aveva fatto dei tentativi di pubblicare il disco con la Two Seas Records, etichetta con sede nel Bahrein, dove il cantante viveva nel 2006. Nell’emirato arabo, Jackson era sostenuto dal principe Abdullah Bin Hamad Bin Isa Al-Khalifa, con cui aveva stretto una joint venture e che più tardi lo aveva denunciato per un debito da 7 milioni di dollari. Il Guardian riferisce anche che sarebbe molto altro materiale inedito, forse più di 100 canzoni, brani che secondo uno dei biografi del cantante, Ian Halperin, erano stati scritti per i figli. La notizia è riportata anche dal Daily News: sembra che il re del pop fosse in possesso di quello che il tabloid newyorchese ha definito “una miniera d'oro”: cioè un centinaio di inediti che verosimilmente i familiari sfrutteranno appena possibile.
|
commenti
L'emendamento sulle intercettazioni approvato. Firma subito per dire NO ALLA CENSURA
written by King Lear
-
giovedì, giugno 11, 2009
FIRMA SUBITO PER DIFENDERE LA LIBERTA' DI INFORMAZIONE

Riprende la maggior parte delle novità introdotte in commissione Giustizia alla Camera
L'emendamento sulle intercettazioni approvato
(Ddl Camera 1415-A Emendamento Governo 1.1000)
1. All'articolo 36, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
a) al primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto nel registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento».
a) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto opera anche nel caso di intercettazione eseguita su utenza diversa da quella in uso al difensore o agli altri soggetti incaricati»;
«5-bis. Ferma restando l'eventuale responsabilità penale, costituiscono illecito disciplinare l'annotazione, l'informativa, anche verbale, e l'utilizzazione delle conversazioni o comunicazioni di cui al comma 5».
4. All'articolo 114, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Di tali atti è sempre consentita la pubblicazione per riassunto».
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza del giudice, fatta eccezione per le parti che riproducono la documentazione e gli atti di cui al comma 2-bis».
«6-ter. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati. Il divieto relativo alle immagini non si applica all'ipotesi di cui all'articolo 147, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, nonché quando, ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, la rappresentazione dell'avvenimento non possa essere separata dall'immagine del magistrato».
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità, e sentito il presunto autore del fatto, dispone la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
«Art. 266. - (Limiti di ammissibilità). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono;
g) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, del medesimo codice.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa».
«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono evidenti indizi di colpevolezza e le operazioni previste dall'articolo 266 sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento e frutto di un'autonoma valutazione da parte del giudice»;
«1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al giudice il fascicolo contenente tutti gli atti di indagine fino a quel momento compiuti»;
1-ter. Nei procedimenti contro ignoti, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data, su richiesta della persona offesa, relativamente alle utenze o ai luoghi nella disponibilità della stessa, al solo fine di identificare l'autore del reato.
1-quater. Nei procedimenti contro ignoti, è sempre consentita l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni, al solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze di esso»;
«2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone le operazioni previste dall'articolo 266 con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al tribunale indicato nel comma 1. Il tribunale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati»;
«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di trenta giorni, anche non continuativo. Il pubblico ministero dà immediata comunicazione al tribunale della sospensione delle operazioni e della loro ripresa. Su richiesta motivata del pubblico ministero, contenente l'indicazione dei risultati acquisiti, la durata delle operazioni può essere prorogata dal tribunale fino a quindici giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi, specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai presupposti di cui al comma 1»;
«3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi di reato. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero ai sensi del comma 2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
3-ter. Nel decreto di cui al comma 3, il pubblico ministero indica l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni, nei casi in cui non vi procede personalmente»;
g) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
«5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni».
«1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
«3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
«4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme con i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, comunque non inferiore a cinque giorni, salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza motivatamente il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere visione delle videoregistrazioni o cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti»;
6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127»;
«7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
7-bis. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini. Il tribunale in ogni caso dispone che i nomi o i riferimenti identificativi di soggetti estranei alle indagini siano espunti dalle trascrizioni delle conversazioni.
8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7».
«1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
«1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte».
«Art. 270-bis. - (Comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza). - 1. Quando le operazioni previste dall'articolo 266 sono disposte su utenze riconducibili ad appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, la richiesta è formulata, a pena di nullità, dal procuratore della Repubblica che ne informa il procuratore generale. Il procuratore della Repubblica dispone l'immediata secretazione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti relativi alle operazioni eseguite. Quando non procede di persona, il procuratore della Repubblica indica nel decreto di cui all'articolo 267, comma 3, l'ufficiale di polizia giudiziaria incaricato delle operazioni. Tali attività non sono delegabili.
2. Il procuratore della Repubblica trasmette immediatamente e, comunque, entro cinque giorni dall'inizio delle operazioni, al Presidente del Consiglio dei ministri, copia dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 1, per accertare se taluna delle informazioni in essi contenuta sia coperta da segreto di Stato. Il procuratore della Repubblica procede allo stesso modo, e nello stesso termine, in relazione ai documenti, supporti e atti acquisiti nei successivi periodi di esecuzione delle operazioni. Il procuratore della Repubblica è personalmente responsabile dell'esecuzione delle operazioni, della secretazione e custodia dei documenti, dei supporti e degli atti ad esse relativi.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se le esigenze cautelari di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 274 hanno carattere eccezionale o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per l'attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
5. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, l'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite le operazioni previste dall'articolo 266, comunicazioni di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o dei servizi di informazione per la sicurezza, trasmette immediatamente i documenti, i supporti e gli atti concernenti tali comunicazioni al procuratore della Repubblica, che provvede ai sensi dei commi 2 e 3.
6. L'opposizione del segreto di Stato impedisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto. Della relativa documentazione non può essere a nessun titolo estratta o rilasciata copia.
7. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte da segreto.
8. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato. In questo caso, l'autorità giudiziaria trasmette la documentazione indicata al comma 2 al Dipartimento delle informazioni della sicurezza.
9. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento».
15. All'articolo 271, comma 1, del codice di procedura penale, le parole «e 268 commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «, 268, commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis, e 270-bis, commi 2, 3 e 5».
«1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266».
«2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti».
18. All'articolo 293 del codice di procedura penale, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso i difensori possono prendere visione del contenuto integrale dell'intercettazione, richiamata per contenuto nell'ordinanza per l'applicazione delle misure».
19. All'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: «Gli atti d'indagine» sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti e le attività d'indagine».
«2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero».
«Art. 329-bis. - (Obbligo del segreto per le intercettazioni). - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto.
2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento come corpo del reato, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».
22. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d),» sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».
23. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
«2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.
2-ter. In relazione alle informazioni, documenti, supporti e atti relativi alle operazioni di cui all'articolo 270-bis, si applicano le disposizioni in materia di protezione e tutela dei documenti e materiali classificati ovvero coperti da segreto di Stato».
24. All'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'imputazione» sono inserite le seguenti: «, con espressa menzione degli articoli di legge che si assumono violati, nonché della data e del luogo del fatto»;
«2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione è inviata all'autorità ecclesiastica di cui ai commi 2-ter e 2-quater»;
«2-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l'informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all'invio dell'informazione di garanzia di cui all'articolo 369 del codice.
2-ter. Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un'abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l'ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l'informazione al cardinale Segretario di Stato.
2-quater. Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l'informazione all'ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»;
25. All'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell'articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni»;
«Art. 617-septies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). - Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;
e) all'articolo 684, le parole: « con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.»;
«La stessa pena di cui al primo comma si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.
Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»;
«Art. 685-bis. - (Omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazione). - Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, i soggetti di cui agli articoli 268, comma 3-ter, del codice di procedura penale e 89, comma 2-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che omettono di esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e della documentazione del traffico della conversazione o comunicazione stessa di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale, sono puniti con l'ammenda da euro 500 a euro 1.032».
«Art. 25-nonies. - (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). - 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a trecento quote».
«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
«Per la stampa non periodica l'autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata»;
d) al quinto comma, le parole: «trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «trascorso il termine di cui al secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, e sesto comma» e le parole: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo, quarto, per quanto riguarda i siti informatici, quinto e sesto comma»;
«Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico, il responsabile della trasmissione radiofonica, televisiva o delle trasmissioni informatiche o telematiche non pubblichino la smentita o la rettifica richiesta».
29. Al titolo I, capo VI, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo l'articolo 90 è aggiunto il seguente:
«Art. 90-bis. - (Spese di gestione e di amministrazione in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali). - 1. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascun procuratore della Repubblica trasmette al Ministro della giustizia una relazione sulle spese di gestione e di amministrazione riferite alle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nell'anno precedente. Ai fini del controllo sulla gestione amministrativa di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione è trasmessa dal Ministro della giustizia al procuratore generale della Corte dei conti».
30. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di Corte di appello. Il procuratore generale della Corte di appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra le singole procure della Repubblica. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
31. All'attuazione del comma 30 si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
32. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.
33. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
«5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c)»;
«5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c) e 154, comma 1, lettere c) e d), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284»;
35. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 1, comma 11, della presente legge, si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
|
commenti (3)
Monica Bellucci privata del passaporto. I ladri lo hanno rubato insieme ad alcuni gioielli
written by King Lear
-
mercoledì, maggio 27, 2009
Monica Bellucci privata del passaporto
I ladri lo hanno rubato insieme ad alcuni gioielli
di Iannozzi Giuseppe
Se svaligiano la casa di Tizio, state pur sicuri che non ne parlerà nessun giornale. E nemmeno se dei bastardi danno fuoco alla roulette di una povera famiglia di zingari, con la famiglia tutta dentro bambini inclusi ovviamente, altrimenti che divertimento ci sarebbe! Ma se ad essere svaligiata è la casa di Monica Bellucci, allora state pur sicuri che i giornali di mezzo mondo riporteranno la notizia. La casa di Monica e del marito Vincent Cassel è stata adocchiata dai topi d’appartamento che si sono portati via un bottino, in ogni caso, misero: valori per 80.000.000 € in tutto. I ladri forse speravano di trovare molto ma molto di più nella casa "francese" d'un'attrice sempre sulle prime pagine dei rotocalchi, ed invece gli ha detto male. Avessero rapinato un supermarket avrebbero raccolto un bottino più sostanzioso e spendibile. I poveri ladri si sono dovuti accontentare di portar via con sé alcuni gioielli e un pc, e il passaporto dell'attrice visto che c'erano. Ma del passaporto che se ne faranno mai? Forse, seppur ladri sono dei fans sfegatati della bella Monica; oppure venderanno la reliquia della santissima attrice italiana a qualche fan danaroso pronto a sganciare una bella sommetta.
Sul tappeto rosso di Cannes Monica Bellucci insieme a Sophie Marceau non ha ottenuto tutti quei consensi in cui sperava: "Ne te retourne pas" è stato difatti accolto dalla critica con un certa freddezza. Mentre Monica era sul tappeto rosso con un sorriso un po' tirato, i ladri si sarebbero introdotti nell'abitazione di Monica Bellucci, in boulevard de Menilmnotant, nella zona est della capitale francese. Secondo la ricostruzione della polizia i topi d'appartamento si sarebbero introdotti nell'abitazione domenica sera attraverso una terrazza. A Cannes veniva proclamata la Palma d'oro del 62 Festival del Cinema e Monica perdeva il suo passaporto e alcuni gioielli.
Morale: non fosse stato che le hanno svaligiato la casa, il film di Monica sarebbe passato del tutto inosservato, perlomeno al grande pubblico. Invece così, con la notizia su tutti i giornali che Monica Bellucci ha perso gioielli e passaporto, i giornalisti sono stati costretti loro malgrado ad accennare che la Bellucci si trovava a Cannes per presentare il suo film "Ne te retourne pas".
In ogni caso le è andata bene: si è fatta una involontaria pubblicità e forse la sua ultima fatica incasserà qualche soldino in più rispetto alle previsioni.
|
commenti (16)
Fiera del Libro 2009. Riflessioni a margine
written by King Lear
-
lunedì, maggio 25, 2009

Fiera del Libro 2009
Riflessioni a margine
di Iannozzi Giuseppe
1. La Fiera del Libro 2009, parere personale e non condivisibile, ci sono passato: ma per una toccata e fuga. Perché non avevo tempo, diciamo così. Per quello che ho visto, veramente miserevole, non c’era niente per cui valesse la pena di perdere il proprio tempo. Mi ha divertito Giorgio Faletti e interessato Umberto Eco, come sempre. Per il resto, una noia mortale.
2. Ovvio! La gente non comprava. Prezzi di copertina da attacco di panico. Per delle boiate senza senso.
C’è la crisi ed è fortissima: ma se si pensa di affrontarla con librettini di nessuna qualità allora l’editoria si mena la zappa sui piedi da sola.
Dunque, a parte un paio di autori, forse tre, degli altri non importava granché a nessuno. Forse perché non hanno niente di serio/vero da dire? O meglio, hanno da dire, ma (di) cose che sono vecchie e barbose, inutili tanto all’editoria quanto al lettore.
3. Sinceramente: importa a ben pochi di Antonio Pascale, della sua personalissima fotografia di Caserta (“Ritorno alla città distratta”, Einaudi)! Né importa dei satelliti che gli ruotano intorno.
4. La superficialità di alcuni è da temere, però da tenere in debita considerazione affinché la prossima volta - se mai ci sarà coi tempi che corrono e che sono di moribonda fame - non si ripeta alla Fiera del Libro del 2010, perlomeno.
E per fortuna che di contemporanei non ne compero più. Forse un paio di titoli all’anno. Ed è fin troppo.
5. La superficialità quando c’è si vede eccome. La si può toccar con mano, ben prima d’accingersi a leggerla in frasi fatte e luoghi comuni.
Ieri se c’era della superficialità - e c’era, eccome -, era in misura in misura inferiore rispetto a oggi, questo perché oggi si pubblicano un mare di libri, perlopiù inutili. Ieri gli editori erano dei gran bastardi, oggi anche ma con la netta differenza che per la legge di quella “lunga catena dell’amicizia” (mirabilmente descritta dal sempre attuale Alessandro Manzoni per dire del Griso) non esitano a pubblicare ciofeche di niuno valore. D’altro canto basta fare un giro in un qualunque remainder: è pieno di scartafacci, di editori che sperano che qualche allocco comperi almeno a metà prezzo libracci di improvvisati autori che nessun serio lettore vuole portarsi via. Basta poco per assicurarsi della genuinità di questa mia considerazione: i remainders sono aperti al pubblico, a tutto il pubblico. Ogni tanto ci faccio un giro, più che altro per raccogliere un po’ di gossip sugli autori e di come e perché hanno pubblicato. Sono una vera fonte di informazioni di prima mano, nonché un perfetto termometro che ci informa sulla reale salute dell’editoria italiana. Dovrebbero dargli un premio, o qualcosa di simile, ai remainders.
6. Ho letto un numero sufficiente di ciofeche in vita mia, e ciò non ostante, per mio masochismo, continuo a farlo. Ogni tanto, sempre più di rado però, incontro un autore su cui val la pena di investire un po’ di tempo ed energie. Ma sin tanto che si continuerà a promuovere i grilli di Babsi Jones, le patate di Antonio Moresco, e di altre barbie writers così, l’editoria italiana continuerà a farsi figure ben più che meschine.
7. I libri sono cari, troppo: e troppe volte i soldi sganciati non ripagano il lettore con una buona storia. Sostengo solamente che dovrebbero avere un prezzo adeguato a tutte le tasche e che non si sfaldino in mano alla prima lettura. I libri che oggi si stampano non sono fatti per durare, né da un punto di vista puramente cartaceo né di qualità scrittoria. E’ questo, a mio avviso, il motivo precipuo per cui la gente comune investe sempre meno nella cultura, o sédicente tale.
8. Presto per dire se si tratta di una moda e basta. Pochissimo tempo fa si pensava che Twitter dovesse sostituire il più tradizionale blog. Amato persino dal presidente Barack Obama, oggi il social network è sul punto di chiudere i battenti. La novità ha acceso la curiosità dell’utenza, ma per poco.
In campo tecnologico non è la prima volta: si è parlato di cd-dvd su un unico supporto, un lato audio l’altro video; e alla fine non se ne è fatto niente. Pochissimo mercato, una volta che si è tentato di portare il nuovo prodotto al grande pubblico. Non ha avuto più fortuna il super audio cd (SACS): che è solo per pochissimi titoli.
9. Si parla di crisi del cd, ma sono anni che ne parla, da quando nei primi anni Ottanta sono usciti, facendo scomparire il vinile. Ma oggi il vinile sta tornando: un passo indietro piuttosto che in avanti, la riscoperta della vecchia tecnologia, ingombrante quanto si vuole ma migliore rispetto alla nuova che è usa & getta. Indubbiamente il mercato si è stabilizzato: c’è chi ama gli mp3 e l’iPod, c’è invece chi non può fare a meno di supporti più tradizionali per quanto ingombranti. Ma tutti gli artisti alla fine, che sia su vinile, che sia su cd o su altro supporto, scelgono di fare uscire i loro lavori “fisicamente” e non soltanto per il digital download. Il digital download è servito ad allargare il mercato discografico: ma gli mp3 non hanno sostituito, almeno per il momento, i supporti fisici. Il fatto è che la musica, al pari di altre forme d’arte, ha bisogno di un supporto e di un buon supporto fisico. Il problema è poi uno solo: i cd, così come anche i vinili, costano ancora troppo, anche quando messi a mid price. In una società come la nostra che oramai ti porta i cd appena usciti anche in edicola, fa riflettere che un disco costa 10 €. Un prezzo esagerato: le majors guadagnano con il download quello che non guadagnano vendendo i supporti fisici, e investono sempre meno nella promozione degli artisti piangendo miseria. E’ poi solo questo il problema: l’avarizia dei discografici, così come degli editori. Un mp3 costa 1 € per il download legale: finisce sull’iPod. L’iPod o il mio hd si frigge, e di conseguenza mi si friggono tutti gli mp3 che eppure avevo acquistato. In mano non mi rimane niente di niente. La musica ha bisogno di un supporto, sia esso il cd sia esso il vinile o anche la cassetta.
10. Ora gli e-book sbarcherebbero in libreria!
Sono anni e anni che si parla di e-book, ma non hanno mai raggiunto un grande pubblico né una massiccia e seria distribuzione: il lettore ha bisogno del libro di carta. Una cosa è leggere a video, tutt’altra cosa è leggere le pagine di un libro cartaceo. L’attenzione e l’apprendimento sono fortemente influenzati quando si legge un testo a video e quando invece si legge con la testa china sul libro. Un conto è scrivere a video, tutt’altro conto è scrivere con la macchina per scrivere o con la penna. A seconda dello strumento utilizzato per scrivere si otterranno risultati diversi.
E’ presto per dire quanto mercato avranno gli e-book di nuova generazione. Ed è difficile dire quale fascia di lettori si orienterà verso gli e-book. Tuttavia credo che l’entusiasmo verso gli e-book scemerà, o si ridimensionerà.

|
commenti (11)
Brokeback Mountain in onda su RaiDue senza censure ma ancora in seconda serata
written by King Lear
-
martedì, marzo 10, 2009
senza censure ma ancora in seconda serata
di Iannozzi Giuseppe
Si era ancora nel 2008, precisamente l'8 dicembre 2008 RaiDue pensò di mandare in onda I segreti di Brokeback Mountain in seconda serata e con pesanti cesure, tanto da rendere il film-capolavoro irriconoscibile. RaiDue si arrampicò sugli specchi pur di non ammettere che si trattò di un vero e proprio atto di censura. Alla fine dovette promettere di mandare di nuovo in onda la pellicola, in maniera integrale. Sono passati tre mesi e arriva l'annuncio che il 17 marzo Brokeback Mountain verrà riproposto senza tagli. L'8 dicembre scorso il film, tagliato in tutte le scene di sesso e di baci tra i due cowboy, sollevò un'ampia protesta da parte non solo dei movimenti gay e di molti politici sensibili ai diritti civili, ma anche di quanti amano l'Arte e il grande Cinema. Il numero uno di RaiDue, Antonio Marano, definì la messa in onda della pellicola censurata un equivoco, promettendo un'adeguata riparazione. E alla fine arrivarono le sue scuse.
L'Arcigay oggi segnala che martedì 17 marzo il film sarà riproposto in edizione integrale, senza tagli, alle ore 23.40. Purtroppo il film è ancora una volta in seconda serata - e pur con tutta la buona volontà del mondo non si riesce davvero a capire perché -, ma perlomeno questa volta la visione dovrebbe essere integrale, così come promesso da Antonio Marano.
Il film per la regia di Ang Lee, soggetto di Annie Proulx, sceneggiatura di Larry McMurtry e Diana Ossana, con Heath Ledger (Ennis Del Mar), Jake Gyllenhaal (Jack Twist), Michelle Williams (Alma Beers Del Mar), Anne Hathaway (Lureen Twist), Randy Quaid (Joe Aguirre), Linda Cardellini (Cassie Cartwright), Anna Faris (LaShawn Malone), David Harbour (Randall Malone), viene restituito al pubblico. Per i movimenti gay si tratta di una piccola vittoria. Per il cinema anche. Il film di Ang Lee non doveva per nessun motivo al mondo subire un atto di censura tanto pesante, come quello che si è visto l'8 dicembre 2008. I segreti di Brokeback Mountain, polemiche a parte qui in Italia nel palinsesto di RaiDue, rimane un Capolavoro, già entrato a far parte della Storia del Cinema. Sotto la mirabile regia di Ang Lee, grazie alla magistrale interpretazione del mai troppo compianto Heath Ledger - che il 22 febbraio 2009 ha ricevuto il premio Oscar postumo in qualità di miglior attore non protagonista per la sua interpretazione del Joker in The Dark Knight - e di Jake Gillenhaal, Brokeback Mountain non è semplicemente una dolorosa love story, è il ritratto di un mondo, di una realtà che in troppi ancora oggi giudicano con lo stupido metro dell'omofobia. All'indomani della messa in onda di Brokeback Mountain censurato, Marano si giustificò dicendo che era andata in onda la cassetta sbagliata, cioè quella con i baci cancellati, chiesta dalla Rai alla società di distribuzione Bim per un eventuale passaggio in prima serata. Oggi il presidente dell'associazione, Aurelio Mancuso, si augura che il direttore di RaiDue "butti via tutte le cassette con le scene tagliate e che la rete possa continuare a dare spazio, magari anche in prima serata, alle storie di persone omosessuali". Ce lo auguriamo noi tutti: perché un Capolavoro assoluto qual è I segreti di Brokeback Mountain merita d'essere in prima serata e non si essere relegato in seconda serata, quasi a mezzanotte. Quasi fosse un film di cui ci si debba vergognare.


|
commenti (5)
Battisti estradato in Italia ma a una condizione
written by King Lear
-
lunedì, marzo 02, 2009
Battisti estradato in ItaliaMa a una condizione
a cura di Iannozzi Giuseppe
Battisti verrà estradato in Italia a patto che la pena comminatagli non sia l'ergastolo bensì 30 anni di carcere, il massimo previsto dalla costituzione brasiliana. Solo accettando questa condizione la Corte Costituzionale brasiliana, il Supremo Tribunale Federale, con serie probabilità deciderà per il via libera all'estradizione di Cesare Battisti in Italia. L'ipotesi emerge da un'analisi del caso sull'ex terrorista pubblicato dal quotidiano brasiliano Estado de S. Paulo. Il quotidiano brasiliano, nell'edizione domenicale, fa una lunga analisi del caso Battisti e dei precedenti. Il verdetto che emette è la certezza che il tribunale supremo considererà illegale l'asilo politico concesso all'ex terrorista dei Proletari armati per il comunismo (Pac) dal ministro della Giustizia, Tarso Genro, dovrà quindi approvare la sua estradizione verso l'Italia.
C'è però la possibilità che il presidente brasiliano Lula intervenga per dare appoggio politico al suo ministro. Ma forse chinerà il capo e accetterà di buon grado le decisioni del potere giudiziario, in nome dei buoni rapporti fra Italia e Brasile onde evitare un incidente diplomatico più serio di quello che si è già per metà consumato.

|
commenti (5)
Mentana difende i suoi giornalisti, e Santoro:
written by King Lear
-
venerdì, febbraio 27, 2009
Mentana difende i suoi giornalistiSantoro: "Che cosa è cambiato in Mediaset?"
di Iannozzi Giuseppe
Enrico Mentana, ieri sera era da Michele Santoro, nella sua sempre più discussa trasmissione Annozero. "Chicco" Mentana ha preso le difese dei due giornalisti di Matrix, Silvia Brasca e Roberto Pavone: Mediaset ha inviato ai due una contestazione disciplinare per alcune dichiarazioni in cui mostravano di non condividere l'allontanamento di Mentana da parte dell'azienda. "Sono due giornalisti bravi che per delle opinioni liberamente espresse, rilasciate peraltro a Tv Sorrisi e Canzoni, diretto da Signorini che è pure bravo ma non è certo Che Guevara, ricevono una lettera di contestazione che può essere il preludio del licenziamento. Non parlo per me, non voglio fare il licenziato di professione, ma lasciate stare chi lavora da 20 anni a Mediaset. Sembra fatto per dire: la lezione-punizione di Mentana sia chiara a tutti". E Santoro: "Cosa è cambiato a Mediaset?". E Mentana: "Credo si sia persa la necessità della centralità dell'informazione. Gli appuntamenti con l'informazione sono sempre più radi, più spostati".
Su La7, nel corso della trasmissione L'Infedele di Gad Lerner, Mentana dà un'altra possibile motivazione circa il licenziamento da Mediaset: "Su Berlusconi non so dire, mi piacerebbe saperlo da loro. Sicuramente la mia concezione del giornalismo applicata a Matrix era uno spazio aperto, forse alcuni ospiti piacevano meno e questo può provocare dei mal di pancia. Quello che è successo non ha senso: se c’è un Parlamento convocato in seduta straordinaria per approvare una legge 'salva-Eluana' e poi Eluana muore dopo le 20, se la notizia viene data alle 20:25 e alle 20:30 il tg costretto a chiudere, non ha senso che non se ne parli più fino a mezzanotte inoltrata. E' un errore di programmazione, non è stato nel Dna di Canale 5 sin da quando ho preso redini dell’informazione nel 1992. La linea di condotta nei grandi eventi era stata diversa, se è cambiata in corso d’opera non c’è stata una teorizzazione. Non voglio fare il martire né dire che quando sono seduto al mio posto c’è la libertà e quando mi alzo è invece in pericolo. Ma se analizzo freddamente cosa è successo è evidente un discorso: quando la tua parte governa meno informazione c’è meglio è, meno fastidi ci sono meglio è. Chi si alterna al governo vorrebbe che guai e critiche ci fossero il meno possibile. Quando tutto questo si abbina a una fidelizzazione in Mediaset con l’avventura politica di Berlusconi è ovvio che si crea una situazione: un'informazione tranquilla, canali istituzionalizzati di rapporto con Palazzo Chigi, con l'informazione che è meglio scivoli verso la mezzanotte. Quando passi per rompicoglioni te ne accorgi".
Sempre ieri sera ad Annozero, Mentana risponde a chi lo accusa di non conoscere le esigenze di una tv commerciale: "Non accetto questa lezioncina. Questa è una tendenza nuova, in 17 anni non era mai successo".
Nell'intanto Matrix è tornato in onda con Alessio Vinci: un mezzo disastro. La trasmissione ha raccolto poco più di un milione di telespettatori, contro i due milioni e mezzo di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa. Adesso in Mediaset si pensa di affiancare il giovane Alessio Vinci: forse Cristina Parodi.
|
commenti 























tutte le pagine del blog





























































